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I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti, a parte alcune rare eccezioni, comprendono, almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso,
I controlli in loco tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, includono una visita al luogo in cui l’operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell’operazione”.
Per effetto dei provvedimenti restrittivi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contrastare la pandemia da COVID-19, in taluni casi non è possibile effettuare visite aziendali, e pertanto così come previsto all’art. 6 del Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/532 sono state individuate le modalità alternative e equivalenti che consentano di eseguire le visite in situ nell’ambito dei controlli amministrativi, e le visite sul luogo delle operazioni nell’ambito dei controlli in loco.
AGEA indica la modalità alternativa alla visita in situ prevista in sede di controllo amministrativo, definendola “equivalente”, vale a dire sostitutiva sotto ogni aspetto della stessa visita aziendale, che non dovrà essere pertanto eseguita in seguito. Le modalità di svolgimento alternative alla visita aziendale sono esplicitate nell’Allegato 1 della Circolare AGEA.
Sulla base di questo sopra esposto, con la circolare della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca prot. n. 0360290 del 20.40.2020 sono state date indicazioni alle strutture incaricate dello svolgimento dei controlli, le medesime sono tenute a comunicare a tutti i beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento del saldo, a mezzo PEC o e-mail, le modalità con le quali si procederà ad effettuare le verifiche “equivalenti” a quelle previste nell’ambito delle visite ordinarie, specificando le prove documentali da fornire, ivi comprese le immagini georiferite in grado di documentare con efficacia l’effettiva realizzazione dell’investimento materiale oggetto della richiesta di pagamento, nonché la dichiarazione di “conformità e veridicità delle immagini”.
È stato previsto, che, qualora le modalità alternative alla visita in situ, non possano essere sostituite da prove documentali pertinenti – così come indicato dalla Circolare AGEA n. 25/2020 - a causa delle limitazioni negli spostamenti imposte dai Decreti Ministeriali emanati per fronteggiare l’emergenza COVID-19, o per altre cause di forza maggiore previste dall’art. 4 dal regolamento (UE) 640/2014 l’agricoltore dovrà sottoscrivere e trasmettere un apposito modello di dichiarazione che comprovi l’impossibilità a recarsi sul luogo dell’operazione specificandone lamotivazione.
Inoltre, si potrà soprassedere temporaneamente all’effettuazione del controllo in situ, anche nel caso che la complessità del progetto non consenta al Funzionario di avere le informazioni necessarie alla conclusione dell’istruttoria con le modalità sostitutiva.
Nei 2 casi sopracitati le visite saranno successivamente eseguite, con procedura ordinaria, eseguendo la visita in situ presso il luogo di realizzazione dell’operazione dopo il periodo emergenziale e comunque dopo aver effettuato il pagamento finale (SALDO).
Tuttavia si raccomanda di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per l’esecuzione della visita in situ in modalità alternativa, facendo in modo che il pagamento del saldo, prima dell’effettuazione del controllo, rappresenti la modalità residuale di liquidazione del contributo richiesto, al fine di evitare l’attivazione di possibili recuperi.
Le modalità alternative equivalenti sono previste anche per i controlli in loco, per il dettaglio di tali modalità si rimanda, all’Allegato 1 della Circolare Agea. Nel caso in cui l’agricoltore sia impossibilitato a recarsi sul luogo dell’operazione per raccogliere le prove documentali pertinenti, a causa delle norme nazionali di confinamento in vigore, è prevista l’applicazione della fattispecie “circostanze eccezionali”. Qualora ricorra tale circostanza, prevista dall’art. 51 del Reg. 809/2014 si procederà alla verifica della documentazione prevista dal bando pubblico e, in caso di esito positivo, si darò luogo alla liquidazione del saldo.
In ogni caso le deroghe previste a seguito delle “circostanze eccezionali” riguardano solo ed esclusivamente lo svolgimento delle visite sul luogo e non la presentazione e la verifica di tutta la documentazione tecnica e amministrativa già prevista dal bando pubblico ai fini della rendicontazione della spesa.
Le disposizioni riguardanti le modalità di controllo alternative ed equivalenti alle visite presso il luogo dell’investimento hanno carattere transitorio e si applicano solo durante il periodo di confinamento e potranno essere oggetto di revisione qualora siano emanate disposizioni comunitarie, e/o nazionali difformi e/o integrative. Al momento della redazione della presente circolare, le misure di contenimento definite a livello nazionale (DPCM del 10 aprile 2020) producono effetto fino alla data del 3 maggio 2020.
Maggiori info su: www.regione.lazio.it
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