Avvelenare un animale è reato ai sensi deli articoli 544-bis e 544-ter (uccisione e maltrattamento di animali) del codice penale.
L’articolo 14 T.U. Leggi sanitarie (Regio Decreto 27.07.1934, n° 1265) proibisce e punisce lo spargimento di sostanze velenose con reclusione ed ammende.
Il Ministero della Salute è intervenuto per arginare il fenomeno con la  “Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo o di detenzione di esche o bocconi avvelenati” del 18 dicembre 2008 (G.U. n°13 del 17.01.2009), che istituisce divieti ed obblighi.
Che fare?
In caso di decesso dell’animale, domestico, randagio o selvatico, il veterinario deve inviare, tramite le ASL,  le spoglie dell’animale stesso e tutto il materiale utile all’identificazione del veleno all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZPS) competente per territorio.
Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco ed al Servizio veterinario ASL territorialmente competente.
Gli IZPS devono sottoporre ad autopsia l’animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.
Rinvenimento di materiale sospetto
In caso di rinvenimento di materiale sospetto va segnalata immediatamente la presenza agli organi di vigilanza: CFS, Servizio veterinario ASL, Polizia municipale, Polizia provinciale, etc.
Minaccia di avvelenamento
In caso di minaccia di avvelenamento la denuncia va fatta ai sensi dell’articolo 544-bis del Codice Penale e per infrazione alla norme previste dal Testo Unico delle Leggi sanitarie in merito allo spargimento delle sostanze velenose.
Compiti del Sindaco e coinvolgimento della Prefettura
L’Ordinanza ministeriale prevede che presso ciascuna Prefettura sia attivato un ‘Tavolo di coordinamento’ per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
Il Sindaco, in caso di avvelenamento anche solo sospetto, deve aprire un’indagine, bonificare e tabellare la zona, intensificare i controlli.
Se lo spargimento dei bocconi avvelenati è in qualche modo legato al randagismo, il Sindaco deve provvedere a metter in atto tutti gli strumenti previsti dalla L.Q. 281/91 e dalle relative LL.RR. per arginare il fenomeno (sterilizzazioni, adozioni, canili, campagne informative).
Il Sindaco, a seguito della segnalazione di avvelenamento da parte del medico  veterinario o da parte dell’IZPS, deve dare immediate disposizioni per l’apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.
Il Sindaco, qualora venga accertata la violazione dell’articolo 1, spargimento di sostanze velenose, esche e quant’altro già descritto, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata. Entro 48 ore dall’accertamento della violazione provvede ad individuare le modalità di bonifica del terreno o del luogo interessato all’avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.