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martedì 27 agosto 2019

Stagione venatoria 2019/2020. Esercizio della caccia nei giorni 1 e 8 settembre 2019

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00214 è stata autorizzata la pre-apertura della stagione venatoria 2019/2020 seguendo le prescrizioni di seguito riportate.

1. (Giornate di caccia) 
a) Nel territorio della Regione Lazio, con l’esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei giorni 1 e 8 settembre 2019 è consentito l’esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l’ausilio del cane, alla specie tortora (Streptopelia turtur turtur). 
b) Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall’inizio dell’orario di caccia stabilito al successivo articolo 2, il sito dell’appostamento temporaneo, al termine dell’azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.  
c) L’esercizio venatorio di cui alla precedente lettera a) è consentito: 
- ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C.. - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria. 
d) Nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 34, comma 10, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, di quanto previsto alla DGR 16 dicembre 2011, n. 612, ed a parziale modifica dell’articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 09/07/2019 recante “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2019/2020”, l’addestramento e l’allenamento dei cani sul territorio della Regione Lazio è vietato nei giorni 1 e 8 settembre 2019. 

2. (Orario) 
a) L’esercizio venatorio è consentito: 
 nei giorni 1 e 8 settembre 2019 dalle ore 5.40 alle ore 19.40. 

3. (Carniere giornaliero) 
a) Nei giorni 1 e 8 settembre 2019, il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di cinque capi per la specie tortora (Streptopelia turtur turtur). 

4. (Norme finali) 
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 e al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 09/07/2019 recante “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2019/2020”

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