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mercoledì 24 gennaio 2018

Il Comune di Picinisco (FR) affida 817 ettari al Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise

Al fine di "assicurarne la conservazione degli habitat naturali del territorio" il Comune di Picinisco, piccolo comune della provincia di Frosinone, ha richiesto alla Regione Lazio l’autorizzazione provvisoria per l’affidamento, (in gestione per anni 3), di un’area appartenente al demanio civico estesa per 817 Ettari, al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM). Il tutto è ben dettagliato nel "Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici del Comune di Picinisco". (CLICCA QUI PER CONSULTARE IL REGOLAMENTO APPROVATO)

In particolare:

- Nelle aree concesse al Parco, sarà vietato il transito o sosta di mezzi a motore. Fatto salvo il transito dei mezzi del Parco, del comune ed di quanti debbano accedervi per ragioni di soccorso pubblico, servizio antincendio ovvero di pubblico ufficio o lavoro. 

- Sono ammesse al pascolo tutte le zone di proprietà comunali, nel rispetto delle aree assegnate alle singole ditte e/o in comunione, con le seguenti eccezioni:

1) La piana di Prati di Mezzo limitatamente alla zona compresa all'interno del recinto comunale; 
2) Tutta l'area compresa nel recinto della Casermetta; 
3) Le aree indicate a protezione nel PGAF quali zone umide e/o di elevata valenza ecologica per la presenza di habitat e specie animali e/o vegetali di interesse comunitario e/o semplicemente quali aree periodicamente e/o annualmente indicate quali aree a riposo assoluto del cotico in un sistema di turnazioni;

martedì 23 gennaio 2018

Lazio: Pubblicata la Delibera Regionale sull'istituzione e funzionamento delle Aziende Faunistiche e agri-turistico-venatorie.

Sul BURL n. 7 supp. n. 1 del 23.01.2018 è stata pubblicata la DGRL n.942/2017 concernente: "Disciplina dell’istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie". Un provvedimento di riorganizzazione che fa seguito alla precedente D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali già assegnate alle province in materia di agricoltura, caccia e pesca nonchè del documento “DISCIPLINA DELL’ISTITUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE (legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6)” predisposto dalla stessa Direzione Regionale.

In particolare ecco alcuni punti interessanti della delibera.

1) Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia o Città metropolitana di Roma Capitale destinato alle aziende venatorie, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, è riservato, preferibilmente, nella misura dell'8% alle aziende faunistico venatorie e nella misura del 6% alle aziende agro turistico venatorie. in caso di costituzione di nuova azienda faunistico venatoria deve essere mantenuta una distanza di almeno 1000 metri da confini di altre strutture faunistiche in atto, ad eccezione delle zac;

2) L’A.F.V. è una struttura di diritto privato, senza finalità di lucro, la cui attività si svolge in conformità al provvedimento di concessione; è costituita dal complesso dei beni materiali e immateriali organizzati dal concessionario per l’esercizio dell’attività venatoria e di protezione della fauna, in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche stabilite dalla L.R. 17/95;

3) Qualora i consensi espressi dai titolari dei fondi non dispongano diversamente, la concessione per le aziende faunistico-venatorie ha durata di dieci anni con possibilità di ulteriori rinnovi. La concessione, anche se rilasciata nel corso dell’anno solare, scade alla data del 31 dicembre;

4) Sono a carico del titolare della concessione di azienda faunistico-venatorie gli oneri per l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica, nei fondi inclusi all’interno delle aziende, ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 2015;

5) Ai proprietari e/o conduttori dei fondi sono dovuti dai titolari delle concessioni delle aziende faunistico-venatorie , ai sensi dell’art. 33, comma 4 della L.R. n. 17/1995, incentivi per il miglioramento ambientale e per il ripristino di condizioni più idonee all'incremento delle consistenze faunistiche. 

6) I concessionari delle aziende possono essere autorizzati dalla Direzione Regionale competente in materia su proposta dell’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio sentito il parere ISPRA, a programmare interventi specifici di miglioramento e di ripristino ambientale, necessari per la conservazione delle specie a rischio d’estinzione e per ricreare le condizioni al reinserimento di specie autoctone storicamente presenti. In caso di mutazione dello stato ambientale i concessionari della aziende potranno richiedere la variazione del programma. 

7) Per le immissioni di cui ai commi precedenti deve essere richiesta la presenza del personale dell’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Dette immissioni possono essere effettuate, nel periodo compreso fra la data di chiusura della caccia nelle singole aziende ed il termine stabilito dalle vigenti norme di legge, previa comunicazione a mezzo telegramma o PEC da trasmettere all’Area Decentrata agricoltura competente per territorio almeno 10 giorni prima della data stabilita per le immissioni stesse. La fauna selvatica da immettere nelle aziende, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, deve provenire esclusivamente, oltre che dalle strutture produttive interne all'azienda previste dalla presente disciplina, da allevamenti autorizzati, ai sensi dell'art. 17 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle relative leggi regionali di recepimento, ovvero, in caso di fauna selvatica introdotta dall'estero, dalle ditte di cui all'art. 20 della stessa legge. La fauna selvatica da immettere può provenire anche da catture, regolarmente autorizzate dai rispettivi Enti gestori, effettuate in Aree Protette e Oasi di protezione o altri istituti di protezione. La fauna selvatica deve essere scortata da certificazione attestante la provenienza e da certificazione sanitaria rilasciata dal servizio veterinario competente per territorio;

8) L’A.A.T.V. è una impresa agricola nelle forme previste dal codice civile; è soggetta a concessione regionale e sottoposta a tassa regionale ettariale. 2. Le aziende agri turistico venatorie hanno dimensioni non inferiori ad una superficie territoriale di 200 ettari. 3. Titolare della concessione può essere: un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale, in forma singola o associata, o comunque un soggetto che sia imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, come sostituito dall’art. 1 d.lgs. 18.05.2001, n. 228;

9) La vigilanza venatoria all'interno delle aziende deve essere assicurata in maniera continua ed efficace dalle guardie giurate venatorie, dalle guardie particolari giurate e/o volontarie incaricate dal titolare della concessione. In ogni caso deve essere assicurata una presenza minima di un agente per ogni azienda. La vigilanza all'interno delle aziende è affidata, oltre che alle guardie giurate dell'azienda stessa, anche ai soggetti cui compete la vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17;

10) La fauna selvatica immessa, nel rispetto della normativa sanitaria vigente, deve essere possibilmente recuperata al fine di evitare inquinamenti delle specie naturali presenti sia all'interno dell'azienda che nel territorio circostante. L'esemplare di fauna selvatica da immettere deve provenire oltre che dagli allevamenti di cui all'articolo 35, da allevamenti nazionali autorizzati, ai sensi dell'art.19 della legge 11 febbraio 1992, n.157. 2. I selvatici, provenienti da allevamenti esterni all’azienda agro-turistico-venatoria, al momento dell’ingresso in azienda vanno registrati nel registro aziendale, copia della documentazione di scorta agli animali deve essere inviata tempestivamente alla Regione – Area Decentrata Agricoltura, la quale, tramite proprio personale tecnico potrà effettuare il controllo amministrativo



mercoledì 17 gennaio 2018

Sant'Antonio Abate. In Piazza San Pietro gli allevatori delle zone terremotate.

Nelle aree terremotate la produzione di latte è calata del 20% anche per stress, decessi e chiusura delle stalle crollate, ma le difficoltà non hanno scoraggiato la maggioranza degli allevatori che, al prezzo di mille difficoltà e sacrifici, non hanno abbandonato il territorio. E’ quanto afferma la Coldiretti che in occasione di Sant’Antonio Abate, il Patrono degli animali, ha portato a Piazza San Pietro a Roma una “delegazione” dei cavalli, muli, capre e asini salvati nelle aree colpite dal sisma per la tradizionale benedizione. A sostenere l’allevamento è stata la solidarietà degli italiani con le operazioni “adotta una mucca”, “dona un ballone” di fieno per garantire l’alimentazione del bestiame o la riscoperta dell’antica tradizione sarda agropastorale sarda della “paradura” con la quale sono state offerte in dono mille pecore dai pastori della Coldiretti Sardegna a quelli terremotati di Cascia, in collegamento con Piazza San Pietro. 
Ma sono molti anche gli esempi di produzioni portate in piazza:le bellissime mucche Pezzata Rossa, maremmana e Chianina, la Pecora Merinizzata, la Capra Girgentana con le caratteristiche corna a cavaturacciolo, il maiale Appulo-Calabrese, il Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante rapido, l’Asino Ragusano, curiose varietà di conigli, oche e molte altre razze rare e particolari hanno dato vita alla piu’ grande stalla sotto il cielo mai realizzata nella Capitale. “La tutela delle razze in via di estinzione e dell’importante patrimonio dell’allevamento italiano è un risultato ottenuto grazie alla sapiente opera di circa 40mila agricoltori custodi che dopo secoli di abbandono negli ultimi anni si sono profondamente impegnati nel recupero di questo tesoro della nostra biodiversità” afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo. 

Fonte: www.meteoweb

ECCO ALCUNE TRADIZIONALI MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA VENERAZIONI DI S.ANTONIO ABATE CHE SI SVOLGERANNO DOMENICA 21 GENNAIO....










lunedì 15 gennaio 2018

10 ANNI DI FEDERFAUNA!

A febbraio di quest'anno FederFauna compie 10 anni. Dieci anni di impegno nel rappresentare e tutelare gli interessi sociali, morali ed economici di tutte le persone e le imprese che operano in tutte le attivita' connesse agli animali e di tutti quei soggetti terzi, privati e non, che da tali attivita' traggano beneficio anche non economico.

In dieci anni, presso la Camera dei Deputati e il Senato, siamo riusciti a sventare decine e decine progetti legislativi lesivi degli interessi sociali, morali ed economici dei nostri Associati: sia relazionandosi con i Parlamentari con sensibilità affini alle nostre (pur appartenenti a diversi schieramenti), sia adoperandosi per sensibilizzare gli altri, abbiamo ottenuto emendamenti, interrogazioni, mozioni, tali da affossare o modificare, a volte singoli articoli, a volte intere leggi: dalle prime contro il Circo o le Botticelle Romane nel 2009, a quelle per istituire la mutua per cani o per modificare in senso animalista il Codice Civile, ai vari tentativi di limitare ingiustamente la caccia o di bandire ingiustamente l'Allevamento, il Commercio o la macellazione di alcune specie, fino a quelli di revisione peggiorativa delle gia' pessime Legge 281/91 sul randagismo e Legge 189/2004 sul maltrattamento degli animali.

Stessa cosa abbiamo fatto presso i Consigli di tutte le Regioni in cui siamo presenti.

E quando non e' stato possibile condurre una battaglia politica, abbiamo combattuto sul piano giudiziario, spesso ottenendo vittorie storiche, come nel 2009 e nel 2010, quando i Tar ed il Consiglio di Stato hanno sospeso e poi annullato le ordinanze sui palii e sui canili firmate dall'allora Sottosegretaria Martini.

Stessa cosa abbiamo fatto in numerosi Comuni che, cedendo alle pressioni degli animalisti, avevano promulgato regolamenti illegittimi, in particolare contro circhi e allevamenti. Abbiamo inoltre "salvato" mostre zootecniche, sagre paesane e palii: due su tutti, quello di Ronciglione e quello di Luneo di Mirano.

Abbiamo altresi' elaborato e sottoposto ai decisori numerosi suggerimenti sia legislativi che operativi in senso propositivo, molti dei quali sono stati accolti: gia' nel 2009 il Ministro delle Finanze opero' il primo taglio di 5milioni di euro alla spesa nazionale per il randagismo, ormai da anni i controlli dei NAS su allevamenti e negozi di animali sono estesi anche ai canili gestiti da associazioni animaliste, l'obbligo di microchip e' stato esteso anche ai cani ospitati nei rifugi, sono state introdotte regole che limitino l'accesso indiscriminato di cani sui treni, nel 2013 e' stata promulgata una legge (la 4/2013) che norma le professioni non riconosciute come il falconiere, l'addestratore o il toelettatore, nel 2016 la Forestale e' stata accorpata all’Arma dei Carabinieri, solo per citare i fatti piu' noti.

Per i nostri Associati abbiamo anche ottenuto importanti pronunciamenti, chiarificazioni e circolari dai Ministeri, in particolare quello della Salute e quello delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ma anche dalla Commissione Europea, da Amministrazioni Regionali e Locali o dalle ASL, ad esempio sulle modalita' di allevamento, vaccinazione, trasporto ed esposizione o macellazione di alcuni animali, atti che hanno permesso di evitare o di vincere contenziosi.

Nei processi penali, in particolare in caso di sequestro degli animali o dei mezzi, il nostro Ufficio Legale ha un record nell'ottenere il dissequestro che sfiora il 100%.

Abbiamo creato servizi nuovi, su misura per i settori di nostra competenza, che aiutino le imprese ad aprire e prosperare.

Ci siamo impegnati inoltre dal punto di vista mediatico: organizziamo e partecipiamo a convegni e seminari, abbiamo inviato e tuttora inviamo, almeno una volta al mese, comunicati stampa a tutte le agenzie e i giornali sia cartacei che virtuali, gestiamo una pagina Facebook che conta oggi oltre 4000 like, un sito web che ha registrato punte di oltre 11000 visualizzazioni; il Segretario Generale e altri Consiglieri hanno rilasciato interviste e dichiarazioni in radio e TV o hanno partecipato a diverse trasmissioni; nel 2010 siamo stati tra gli organizzazione della "Manifestazione nazionale per la difesa e la promozione della Cultura Rurale" a Roma, alla quale hanno partecipato oltre 50000 persone; nel 2013 abbiamo istituito il "Premio Hitler" (contro chi calpesta i Diritti Umani in nome di ideologici diritti degli animali) di cui hanno parlato i media di tutto il mondo.

In fine, ma certo non meno importante, siamo stati tra i primi ad adoperarsi per creare unita' e sinergie tra tutti gli attori delle varie attivita' economiche e ludiche connesse agli animali. Fermamente convinti che solo l'unione faccia la forza, abbiamo voluto FederFauna come una confederazione aperta a tutti, nel 2009 siamo stati tra i fondatori dell'Associazione per la difesa e la promozione della Cultura Rurale Onlus e la Fondazione per la Cultura Rurale Onlus e siamo oggi tra i promotori di tavoli di concertazione tra tutti i portatori di interessi comuni o affini.

Siamo soddisfatti di questi dieci anni e ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati per ottenere i risultati sopraccitati, ma ora, con l'entusiasmo e la tenacia che ci contraddistingue, ci apprestiamo a fare ancora di piu' e meglio negli anni a venire.


giovedì 11 gennaio 2018

Oggi parliamo dell'aspetto giuridico della "Lite Temeraria". Potrebbe tornarci utile in futuro.

La lite temeraria viene disciplinata dall’art. 96 c.p.c., che così prevede: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [669 duodecies], o trascritta domanda giudiziaria [2652 ss., 2690 ss. c.c.], o iscritta ipoteca giudiziale [2818 c.c.], oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (1).”
L’articolo contempla la responsabilità della parte soccombente per i danni provocati dall’abuso dell’agire o resistere in giudizio (MNDRIOLI). In particolare, sono previste due ipotesi di abuso del processo: 
il primo comma disciplina la condotta temeraria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza o l’ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa relativamente al procedimento cognitorio, mentre il secondo comma riguarda le fasi esecutive o cautelari o successive al processo. 
Occorre precisare che il secondo comma dell’art 96 c.p.c. rappresenta una norma eccezionale rispetto a quella generale contenuta nel primo comma, per cui viene applicato solo ai casi di inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o iniziata un’esecuzione forzata o iscritta un’ipoteca giudiziale, mentre nella disciplina del primo comma rientrano tutti gli altri casi.
La responsabilità aggravata ha natura processuale, ma i danni da risarcire sono di qualsiasi tipo, purché provocati da uno dei comportamenti previsti dalla norma.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell’avversario; la prova dell’altrui malafede o colpa grave nell’agire o resistere in giudizio; la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l’esistenza sia dell’elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell’ignoranza colpevole dell’infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l’onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l’esistenza del danno.
L’accertamento della responsabilità processuale aggravata rientra tra i compiti del giudice del merito, il quale dovrà effettuare una precisa liquidazione del danno, atteso che non è ammessa una condanna generica al risarcimento dello stesso. La domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata deve essere proposta nel giudizio nel quale il danno si è verificato; infatti, la cognizione per la condotta processuale della parte è devoluta esclusivamente al giudice adito per il merito della causa, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e la sua decisione circa l’accertamento della temerarietà della lite non è censurabile in sede di legittimità se la decisione giudiziale è adeguatamente motivata.
L’art. 96 c.p.c. prevede una completa disciplina della responsabilità risarcitoria per fatti e comportamenti processuali delle parti, contemplando tutte le ipotesi processuali. Tale norma trova applicazione anche nelle fasi processuali incidentali rispetto al giudizio di merito, che terminino con unaex art. 91 c.p.c. Non è, altresì, applicabile nei processi senza parte soccombente, come quelli costitutivi necessari, di mero accertamento, senza costituzione del convenuto (GUALANDI).
E’ inoltre possibile l’applicazione dell’art 96 c.p.c. ai procedimenti di volontaria giurisdizione, nonché al processo fallimentare concluso con la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento; mentre non è ammessa la sua estensione ai procedimenti relativi alla richiesta del risarcimento dei danni dovuti dall’esecuzione di sequestro penale. In senso positivo è stata risolta la questione relativa alla proponibilità o meno della domanda di risarcimento del danno in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.
Per quanto riguarda poi il procedimento di separazione personale dei coniugi, la decisione presidenziale di assegnazione di un assegno di mantenimento ha natura cautelare, fino alla pronuncia definitiva. A tal proposito, è configurabile la responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., secondo comma, qualora la moglie abbia agito senza la normale prudenza nel domandare ed ottenere il provvedimento cautelare suddetto.
Per quanto poi riguarda l’applicabilità dell’art 96 c.p.c. in sede di legittimità, un ricorso in cassazione potrà dirsi temerario quando si evince palesemente la non spettanza della domanda o emerga l’imprudenza, imperizia o negligenza anormali. Tra l’altro, la domanda di danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c. è proponibile per la prima volta in Cassazione quando si tratta di danni collegabili esclusivamente alla fase del giudizio di legittimità.
Fonte: altalex.com

mercoledì 3 gennaio 2018

Il 17 Gennaio è il giorno di S.Antonio Abate, protettore degli animali domestici e degli Allevatori

Tra le festività delle comunità contadine quella di S.Antonio Abate è la ricorrenza più sentita. 
Il 17 Gennaio si benedicono le stalle e si conducono a benedire gli animali domestici, puliti e infiocchettati, davanti ai sagrati delle chiese.
 Quest'anno FederFauna Lazio intende dare vita ad una nuova ed interessante iniziativa
che porterà i partecipanti, anno dopo anno, a ripercorrere gli antichi sentieri e partecipare poi 
alla ricorrenza di S.Antonio nei diversi e suggestivi Borghi Prenestini.
Quest'anno si comincia da Gallicano nel Lazio, primo borgo rurale sull'Antica Via Prenestina.
L'iniziativa della nostra Confederazione è anche una buona occasione per ricordare oltretutto 
l'importanza della zootecnica come risorsa socio economica per l'intero nostro Paese e ridare il giusto valore alla figura dell'allevatore, unici veri garanti del rispetto del benessere degli animali, sempre più spesso fatti oggetto di critiche e duri attacchi mediatici.

Noi diciamo: W S.ANTONIO!!!