Anche a fronte dei recenti fatti di cronaca della
appena trascorsa settimana, che hanno visto coinvolto un cacciatore per aver
fatto uso del collare di addestramento ad impulsi elettronici per addestrare il
proprio cane nel corso dell’attività venatoria, si ritiene quantomeno
necessaria una serena, e quanto mai intellettualmente onesta, valutazione su
questo assai delicato tema.
Nella società contemporanea nulla è divenuto
oggetto di attenzione psico-sociale come la questione del benessere animale e,
per contrapposizione, sono grandemente irritanti per la sensibilità collettiva,
i casi di maltrattamento degli animali, che dal 2004 sono appunto sanzionati
come reato.
Con la presente si vuole evidenziare che il
maltrattamento degli animali è un fatto riprovevole, ma la sua sussistenza non
può esclusivamente fondarsi sulla sensibilità delle persone: percettibilità
emotiva che per sua natura è contestualizzata, e come tutti sappiamo, mutevole
alle condizioni temporali ed economiche, ad esempio, basti semplicemente
pensare al rapporto uomo-animale agli inizi del ‘900.
Per contro, dare una definizione indiscutibile ai
concetti medico veterinari, tra cui quelli di benessere e maltrattamento,
strettamente legati alla salute degli animali, è un’impresa davvero ardua, se
non addirittura impossibile.
Infatti, questi aspetti clinici devono essere
provati sulla base di una perizia scientifica prodotta da professionisti nel
campo della scienza veterinaria.
Ed ormai, senza troppo sarcasmo, dovremmo esserci
abituati ai risultati a cui pervengono le innumerevoli consulenze tecniche
richieste dalla Magistratura per giungere ad un giudizio: non di rado le
perizie su di uno stesso caso pervengono a conclusioni tutt’altro che univoche…
Dopo questa doverosa premessa, si può facilmente
comprendere come anche la questione relativa alle possibili ripercussioni sulla
salute del cane derivanti dall’utilizzo del collare ad impulsi elettronici a
fini di addestramento non è di facile lettura, anzi ci si ritrova a percorrere
un sentiero, scientificamente poco conosciuto, e dunque, molto scivoloso
giurisprudenzialmente.
Sui diversi siti web e su altrettante testate
giornaliste compaiono spesso articoli che riportano condanne per maltrattamento
degli animali a carico dei proprietari che hanno fatto uso del collare
elettrico, ma è bene inquadrare alcuni punti fermi della vicenda.
Nel 2006, a Roma, il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio ha annullato per mancanza di idonee valutazioni tecniche,
un’ordinanza con la quale il Ministero della Salute intendeva proibire dell’uso
del collare elettrico nell’addestramento dei cani: da qui il collare
elettronico può essere venduto ed utilizzato su tutto il territorio italiano.
Nel dicembre scorso, la Corte di Cassazione ha
punito colui che faceva uso del collare elettronico a fini di addestramento,
non per il più grave reato di maltrattamento degli animali, ma per il più lieve
delitto – dal punto di vista della punizione – di “abbandono degli animali”,
non ravvisando l’elemento del dolo nella condotta dell’addestratore che
utilizzava questo strumento.
Sempre sull’argomento, alcune pronunce di
quest’anno emesse dal Tribunale penale di Bologna hanno visto assolvere con
formula piena, per insussistenza del fatto, degli addestratori che avevano correttamente
impiegato il collare elettronico.
Non è per nulla fuori luogo, con una buona dose di
pragmatismo, fare queste due semplici riflessioni interrogative: come è
possibile dimostrare la volontà di voler procurare un danno ad un cane nel
corso dell’attività di addestramento, se l’addestratore utilizza lo strumento
così come fabbricato e secondo le istruzioni della casa produttrice?
Ed ancora, non è accettabile che uno Stato, da un
lato consenta la produzione, la vendita, la detenzione e l’utilizzo dei collari
elettrici, e dall’altro ne sanzioni penalmente l’uso.
Quesiti questi quasi paradossali ma, nel contempo,
purtroppo, quanto mai reali.
Ma le invocate risposte sono da ritenersi
necessarie – come polemicamente potrebbe osservare qualcuno – non solo per gli
amanti della cinofilia, o per i cacciatori, o per gli Organi addetti alla
Vigilanza, oppure per i Veterinari, ma unicamente e soprattutto per
salvaguardare il benessere dei nostri ausiliari canini nel corso delle attività
di addestramento.
Domande che, se come già detto in questi ultimi
anni si sono acuite con il crescente sentimento della società nei confronti
degli animali, in particolare quelli d’affezione, a cui appartengono a pieno
titolo anche i cani da caccia, per trovare una risposta devono necessariamente
continuare a confrontarsi con l’evoluzione tecnica dei collari elettronici, con
la scienza medico veterinaria, e per connessione, con le pronunce intervenute
in diversi gradi di giudizio sulla materia.
In conclusione, stante i punti cardinali fino a qui
richiamati sulla questione, ancora oggi tutta’altro che scevra da pregiudizi,
il corretto uso del collare ad impulsi elettronici per finalità di
addestramento è da ritenersi lecito.
Autore: Giancarlo Bosio, Medico Veterinario e
Presidente Pro Segugio Lombardia
Nessun commento:
Posta un commento