La Direzione Regionale, come più volte ribadito dalla nostra Confederazione, ha riaffermato agli organi di Gestione come la L.R. 17/95, all’articolo 28 (Organi degli ambiti territoriali di caccia - ATC), comma 1 dispone che: “L'ATC si configura come associazione privata di secondo grado formata dagli enti locali territorialmente interessati e dalle Associazioni agricole, venatorie nazionalmente riconosciute ed ambientaliste. L’ATC, stante la natura pubblicistica delle funzioni assegnate, conforma i propri atti ai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza amministrativa”.
Vale la pena citare a questo punto anche il Consiglio di Stato che con Sentenza 4 maggio 2020, n. 2829 ha stabilito che per il riconoscimento di funzioni pubblicistiche in capo agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) si evidenzia che "gli stessi perseguono fini che trascendono una dimensione puramente privata in quanto attuativi della normativa comunitaria in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, recepita nell’ordinamento della legge 11 febbraio 1992, n 157.
Di conseguenza l’ATC per determinate attribuzioni svolge funzioni pubbliche.
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