NEWS

REGIONE LAZIO, FIRMATO PROTOCOLLO CON ENCI PER L'IMPIEGO DI UNITA' CINOFILE IN AMBITO FAUNISTICO VENATORIO - REGIONE LAZIO. PUBBLICATA ORDINANZA URGENTE PER TUTELA LAVORATORI AGRICOLI - REGIONE LAZIO, NOMINATI I COMMISSARI STRAORDINARI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - CONFAVI LAZIO, CONTINUA CON GRANDI ADESIONI IL TESSERAMENTO CACCIA 2024 - SCRIVICI PER RICEVERE LA POLIZZA ASSICURATIVA PIU' VANTAGGIOSA -

lunedì 23 marzo 2015

Patentino trattori, proroga fino al 31 dicembre

In sede di conversione del Decreto Legge 192/2014 (c.d. Milleproroghe) è stata inserita la proroga al 31 dicembre per l’ottenimento dell’abilitazione all’uso delle attrezzature (cd. Patentino dei trattori).
Il differimento dell’entrata in vigore del patentino modifica anche altre scadenze fissate dall’Accordo Stato Regioni n. 53/2012 di seguito descritte.
1. categoria di attrezzature a cui si riferisce la proroga: “il differimento al 31 dicembre 2015 dell’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell’Allegato A dell’Accordo 22 febbraio 2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale” (ovvero tutte le attrezzature dell’Accordo: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra);
2. lavoratori in possesso di esperienza: l’esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta ora al 31 dicembre 2015, ma il conseguente corso di aggiornamento deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo (12 marzo 2012). Pertanto questa scadenza rimane fissata al 13 marzo 2017;
3. lavoratori già incaricati: i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2015 sono incaricati dell’uso delle attrezzature, che non hanno l’esperienza biennale e non hanno svolto già specifici corsi di formazione, devono effettuare il corso base teorico pratico entro il 31 dicembre 2017;
4. lavoratori in possesso di formazione: sempre per le attrezzature, sono riconosciuti i corsi di formazione di cui alle lettere a), b), c) del 9.1 dell’Accordo. Per le ultime due fattispecie appena richiamate (lettera b) e c) punto 9.1) è necessaria l’integrazione con il modulo aggiornamento (4 ore) entro 24 mesi dall’entrata in vigore (31/12/2017);
Riportiamo ulteriori precisazioni del Ministero del Lavoro utili a definire il quadro di tale formazione.
Chiarimenti su esperienza biennale. Sono stati forniti chiarimenti per documentare l’esperienza dei lavoratori del settore agricolo nei seguenti casi (tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000):
lavoratore autonomo o datore di lavoro utilizzatore;
lavoratore subordinato.
La circolare ribadisce inoltre che “il possesso dell’esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell’Accordo si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell’accordo.”
Chiarimenti sull’utilizzo saltuario: l’abilitazione si applica anche nel caso di utilizzo saltuario o occasionale delle attrezzature; mentre l’abilitazione non è necessaria nel caso non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro.
Modalità di effettuazione del corso di aggiornamenti: per l’effettuazione del corso di aggiornamento è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.
Attrezzature escluse dall’abilitazione: le attrezzature soggette ad abilitazione sono solo quelle dell’allegato A punto 1 dell’Accordo che è da intendersi esaustivo e non esemplificativo. Sono pertanto esclusi “i ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale, le piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma, i trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini, i carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile”.
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: qualora ai carrelli con conducente a siano abbinati accessori tali per cui l’attrezzatura risultante risponda alle definizioni di un’altra attrezzatura dell’Accordo, è necessario ottenere l’abilitazione del corrispondente titolo abilitativo.
Confagricoltura Viterbo – Rieti, nel rammentare che al momento quindi non necessario effettuare i corsi se non entro le date riportate nella tabella, fa presente che la modulistica per le autocertificazioni è disponibile presso la sede centrale di Viterbo in Via Mantova 4, Ufficio Tecnico e presso tutti gli uffici di zona operanti nella provincia.

Nessun commento:

Posta un commento