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martedì 23 gennaio 2018

Lazio: Pubblicata la Delibera Regionale sull'istituzione e funzionamento delle Aziende Faunistiche e agri-turistico-venatorie.

Sul BURL n. 7 supp. n. 1 del 23.01.2018 è stata pubblicata la DGRL n.942/2017 concernente: "Disciplina dell’istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie". Un provvedimento di riorganizzazione che fa seguito alla precedente D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali già assegnate alle province in materia di agricoltura, caccia e pesca nonchè del documento “DISCIPLINA DELL’ISTITUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE (legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6)” predisposto dalla stessa Direzione Regionale.

In particolare ecco alcuni punti interessanti della delibera.

1) Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia o Città metropolitana di Roma Capitale destinato alle aziende venatorie, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, è riservato, preferibilmente, nella misura dell'8% alle aziende faunistico venatorie e nella misura del 6% alle aziende agro turistico venatorie. in caso di costituzione di nuova azienda faunistico venatoria deve essere mantenuta una distanza di almeno 1000 metri da confini di altre strutture faunistiche in atto, ad eccezione delle zac;

2) L’A.F.V. è una struttura di diritto privato, senza finalità di lucro, la cui attività si svolge in conformità al provvedimento di concessione; è costituita dal complesso dei beni materiali e immateriali organizzati dal concessionario per l’esercizio dell’attività venatoria e di protezione della fauna, in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche stabilite dalla L.R. 17/95;

3) Qualora i consensi espressi dai titolari dei fondi non dispongano diversamente, la concessione per le aziende faunistico-venatorie ha durata di dieci anni con possibilità di ulteriori rinnovi. La concessione, anche se rilasciata nel corso dell’anno solare, scade alla data del 31 dicembre;

4) Sono a carico del titolare della concessione di azienda faunistico-venatorie gli oneri per l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica, nei fondi inclusi all’interno delle aziende, ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 2015;

5) Ai proprietari e/o conduttori dei fondi sono dovuti dai titolari delle concessioni delle aziende faunistico-venatorie , ai sensi dell’art. 33, comma 4 della L.R. n. 17/1995, incentivi per il miglioramento ambientale e per il ripristino di condizioni più idonee all'incremento delle consistenze faunistiche. 

6) I concessionari delle aziende possono essere autorizzati dalla Direzione Regionale competente in materia su proposta dell’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio sentito il parere ISPRA, a programmare interventi specifici di miglioramento e di ripristino ambientale, necessari per la conservazione delle specie a rischio d’estinzione e per ricreare le condizioni al reinserimento di specie autoctone storicamente presenti. In caso di mutazione dello stato ambientale i concessionari della aziende potranno richiedere la variazione del programma. 

7) Per le immissioni di cui ai commi precedenti deve essere richiesta la presenza del personale dell’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Dette immissioni possono essere effettuate, nel periodo compreso fra la data di chiusura della caccia nelle singole aziende ed il termine stabilito dalle vigenti norme di legge, previa comunicazione a mezzo telegramma o PEC da trasmettere all’Area Decentrata agricoltura competente per territorio almeno 10 giorni prima della data stabilita per le immissioni stesse. La fauna selvatica da immettere nelle aziende, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, deve provenire esclusivamente, oltre che dalle strutture produttive interne all'azienda previste dalla presente disciplina, da allevamenti autorizzati, ai sensi dell'art. 17 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle relative leggi regionali di recepimento, ovvero, in caso di fauna selvatica introdotta dall'estero, dalle ditte di cui all'art. 20 della stessa legge. La fauna selvatica da immettere può provenire anche da catture, regolarmente autorizzate dai rispettivi Enti gestori, effettuate in Aree Protette e Oasi di protezione o altri istituti di protezione. La fauna selvatica deve essere scortata da certificazione attestante la provenienza e da certificazione sanitaria rilasciata dal servizio veterinario competente per territorio;

8) L’A.A.T.V. è una impresa agricola nelle forme previste dal codice civile; è soggetta a concessione regionale e sottoposta a tassa regionale ettariale. 2. Le aziende agri turistico venatorie hanno dimensioni non inferiori ad una superficie territoriale di 200 ettari. 3. Titolare della concessione può essere: un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale, in forma singola o associata, o comunque un soggetto che sia imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, come sostituito dall’art. 1 d.lgs. 18.05.2001, n. 228;

9) La vigilanza venatoria all'interno delle aziende deve essere assicurata in maniera continua ed efficace dalle guardie giurate venatorie, dalle guardie particolari giurate e/o volontarie incaricate dal titolare della concessione. In ogni caso deve essere assicurata una presenza minima di un agente per ogni azienda. La vigilanza all'interno delle aziende è affidata, oltre che alle guardie giurate dell'azienda stessa, anche ai soggetti cui compete la vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17;

10) La fauna selvatica immessa, nel rispetto della normativa sanitaria vigente, deve essere possibilmente recuperata al fine di evitare inquinamenti delle specie naturali presenti sia all'interno dell'azienda che nel territorio circostante. L'esemplare di fauna selvatica da immettere deve provenire oltre che dagli allevamenti di cui all'articolo 35, da allevamenti nazionali autorizzati, ai sensi dell'art.19 della legge 11 febbraio 1992, n.157. 2. I selvatici, provenienti da allevamenti esterni all’azienda agro-turistico-venatoria, al momento dell’ingresso in azienda vanno registrati nel registro aziendale, copia della documentazione di scorta agli animali deve essere inviata tempestivamente alla Regione – Area Decentrata Agricoltura, la quale, tramite proprio personale tecnico potrà effettuare il controllo amministrativo



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