Una settimana ricca di novità a riguardo delle Università Agrarie di Colonna e Gallicano.
E' arrivata la risposta all'interrogazione presentata dal consigliere Aurigemma in ordine alla gestione di alcuni fondi dell'U.A di Colonna utilizzati per la
manutenzione stradale nonostante la proprietà delle stesse sia risultata essere comunale o
provinciale.
L'Assessore Troncarelli, nel ribadire quanto gia espresso nella
seduta del 20 marzo, ha definitivamente chiarito l'impossibilità della
Regione ad intervenire in merito alla gestione
degli enti esponenziali, in quanto, come
peraltro ribadito dal legislatore nazionale
nella legge numero 168 del 23/11/2017, tali
enti sono soggetti riconosciuti come
“ordinamento giuridico primario delle
comunità originarie; a) soggetto alla
Costituzione;” e trovano il loro fondamento
negli articoli 2, 9, 42 e 43, “b) dotato di
capacità di autonormazione sia per
l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e
discrezionale;”.
Quindi né lo Stato, né la
Regione, né il Comune, nell’ambito delle
rispettive competenze, possono intervenire
con apposite norme per la gestione e il
funzionamento dell’ente. Ai sensi delle disposizioni di cui
all’articolo 78 del DPR 616 del 1977 e
dell’articolo 37 della legge regionale n. 14
del 1999, i compiti di vigilanza
sull’amministrazione dei beni di uso civico
erano e permangono in capo ai Comuni. È il
Comune, nella persona del Sindaco, che ha la
competenza di esaminare i documenti, anche
contabili, prodotti dall’ente agrario (vedi
articolo 64 RD 26 febbraio 1928 n. 332).
Lunedi 3 giugno è stata invece resa pubblica la sentenza del TAR LAZIO n. 07150/2019 che ha definitivamente rigettato il ricorso presentato dall'EX Presidente dell'U.A. di Gallicano, Ente Commissariato, in merito all'elezione del Comitato di Gestione Provvisorio dello scorso 5 giugno.
Il TAR ha dichiarato INAMMISSIBILE il ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente. Nel dispositivo si legge che..."Agendo quale mero “utente”, il ricorrente agisce senza la titolarità di una posizione qualificata, che valga a differenziarlo dal resto della cittadinanza, cosicché egli è equiparabile al “quisque de populo”.
Il TAR ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comune liquidate in 2.500,00 Euro oltre accessori.
Quindi ricapitolando: le Elezioni per l'elezione dei componenti del Comitato di Gestione dell'U.A. di Gallicano nel Lazio sono valide come anche le procedure adottate dal Sindaco di Gallicano nel Lazio in merito alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici.
Ora spetta al Comitato di Gestione ridare ordine all'Ente e preparare tutto il necessario per tornare al più presto al voto!
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