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mercoledì 5 giugno 2019

DA COLONNA A GALLICANO LUNGO LA VIA DELL'AGRARIA.....(e della Legge 168/17)

Una settimana ricca di novità a riguardo delle Università Agrarie di Colonna e Gallicano.

E' arrivata la risposta all'interrogazione presentata dal consigliere Aurigemma in ordine alla gestione di alcuni  fondi dell'U.A di Colonna utilizzati per la manutenzione stradale nonostante la proprietà delle stesse sia risultata essere comunale o provinciale. 
L'Assessore Troncarelli, nel ribadire quanto gia espresso nella seduta del 20 marzo, ha definitivamente chiarito l'impossibilità della Regione ad intervenire in merito alla gestione degli enti esponenziali, in quanto, come peraltro ribadito dal legislatore nazionale nella legge numero 168 del 23/11/2017, tali enti sono soggetti riconosciuti come “ordinamento giuridico primario delle comunità originarie; a) soggetto alla Costituzione;” e trovano il loro fondamento negli articoli 2, 9, 42 e 43, “b) dotato di capacità di autonormazione sia per l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale;”. 
Quindi né lo Stato, né la Regione, né il Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, possono intervenire con apposite norme per la gestione e il funzionamento dell’ente. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 78 del DPR 616 del 1977 e dell’articolo 37 della legge regionale n. 14 del 1999, i compiti di vigilanza sull’amministrazione dei beni di uso civico erano e permangono in capo ai Comuni. È il Comune, nella persona del Sindaco, che ha la competenza di esaminare i documenti, anche contabili, prodotti dall’ente agrario (vedi articolo 64 RD 26 febbraio 1928 n. 332). 

Lunedi 3 giugno  è stata invece resa pubblica la sentenza del TAR LAZIO n. 07150/2019 che ha definitivamente rigettato il ricorso presentato dall'EX Presidente dell'U.A. di Gallicano, Ente Commissariato, in merito all'elezione del Comitato di Gestione Provvisorio dello scorso 5 giugno.
Il TAR ha dichiarato INAMMISSIBILE il ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente. Nel dispositivo si legge che..."Agendo quale mero “utente”, il ricorrente agisce senza la titolarità di una posizione qualificata, che valga a differenziarlo dal resto della cittadinanza, cosicché egli è equiparabile al “quisque de populo”.
Il TAR ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comune liquidate in 2.500,00 Euro oltre accessori.
Quindi ricapitolando: le Elezioni per l'elezione dei componenti del Comitato di Gestione dell'U.A. di Gallicano nel Lazio sono valide come anche le procedure adottate dal Sindaco di Gallicano nel Lazio in merito alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici.

Ora spetta al Comitato di Gestione ridare ordine all'Ente e preparare tutto il necessario per tornare al più presto al voto!


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