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martedì 25 settembre 2018

Urbanistica e allevamento cavalli: rapporto con l'attività agricola - PUA


In una circolare interpretativa la Regione Lazio ha espresso il proprio parere in merito alla ammissibilità di un piano di utilizzazione aziendale (PUA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 1, della I.r. 22 dicembre 1999, n. 38, per la realizzazione di manufatti necessari all'allevamento di cavalli destinati ad attività agonistica (scuderie, fienili, alloggio dello stalliere, box da adibire a docce per cavalli, allestimento attrezzato di spazi esterni per l'allenamento dei cavalli). Il Comune interessato ha evidenziato come tale attività risulti prevalente rispetto alle altre attività aziendali. In merito la Direzione Urbanisitica si è espressa come segue.
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L'art. 1, comma 1, della I.r. 38/99, dispone che: "Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse".
Il codice civile definisce l'attività agricola con riferimento alla qualifica di imprenditore agricolo. L'arrt. 2135, comma 1, del codice civile, prevede che: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Tuttavia, si evidenzia che l'allevamento di animali deve essere funzionale all'esercizio della attività aqricola, che rimane principale.
Ciò premesso, si ritiene che l'allevamento di cavalli da competizione non può qualificarsi come attività agricola in senso proprio, in quanto è indipendente daIl'esercizio dell'agricoltura.
In proposito, e per quanto riguarda specificamente la definizione delle "attività connesse", questa direzione ha emanato una circolare interpretativa, inviata a tutti i Comuni del Lazio.
La circolare, dopo aver richiamato il disposto dell'art. 2135, comma 3, del codice civile, mette in evidenza proprio il rapporto di strumentalità che deve intercorrere tra l'attività connessa e quella agricola principale. In tal senso, la circolare prevede espressamente cre ai fini della nozione di cui all'art. 2135 c.c., l'allevamento di animali considerata nella norma è quella finalizzata all'a li mentazione o alla produzione d i forza lavoro.
Ove manchi il rapporto di strumentalità, nel senso che le C.d. attività connesse assumono nel quadro aziendale posizione prevalente o indipendente dall'esercizio dell'agricoltura l'attività esercitata si qualifica come commerciale o industriale 
Nella circolare regionale sono riportate alcune pronunce giurisprudenziali che si esprimono in tal senso, fra cui la sentenza della Cassazione civile n. 12791/97 che afferma la natura commerciale e non agraria dell'allevamento di cavalli destinati ad un centro ippico.
In conclusione, si ritiene che l'allevamento di equini a scopo agonistico non rientri nell'attività agricola e, di consequenza, non può essere approvato un PUA per realizzare manufatti usufruendo della deroga prevista nell'art. 57, comma 1, della I.r. 38/99.
In ogni caso, si evidenzia che la non applicabilità dell'art. 57 non pregiudica l'allevamento equino a fini agonistici; inoltre, i Comuni potranno razionalizzare lo svolgimento di tale attività con apposite previsioni negli strumenti urbanistici. ---

Fonte: Regione Lazio

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