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mercoledì 20 settembre 2017

IL NUOVO MOD. 4 TELEMATICO

In applicazione del D.M. 28 giugno 2016 (G.U n. 205 del 2/09/2016) le modalità di utilizzo del nuovo mod. 4 telematico saranno sinteticamente le seguenti: 
Gli Allevatori, Proprietari, Detentori o chiunque dotato di legittimi diritti potrà munirsi di una identità elettronica personalizzata, (smart card) che consentirà, attraverso delle credenziali personali, l’accesso al sistema anagrafico centralizzato.
Ciascun operatore potrà compilare autonomamente il mod. 4 telematico ed il sistema provvederà automaticamente ed in tempo reale a “scaricare” il soggetto dall’azienda di provenienza ed a “caricarlo” in quella di destino.
Una volta compilato il mod. 4 telematico se ne dovrà stampare una sola copia che seguirà gli animali nel trasporto.

Per il trasporto degli equini, quali sono le parti obbligatorie e quali le facoltative?

Il campo “Colore“, deve essere sempre indicato e ci dice la  qualifica della azienda di origine:
rosa= allevamento-
erde= azienda commerciale
giallo= fiera o mercato

La Sezione A) IDENTIFICAZIONE, deve sempre essere compilata.
La Sezione B) INFORMAZIONI DUI TRATTAMENTI E SULLA CATENA ALIMENTARE, deve essere compilata SOLO per invio ad impianto di macellazione.In tutti gli altri casi NON si deve compilare.
La Sezione C) DESTINAZIONE, deve sempre essere compilata.
La Sezione D) TRASPORTO, deve sempre essere compilata.
La Sezione E) ATTESTAZIONI SANITARIE, deve essere validata dal Servizio Veterinario ASL solo in casi molto particolari, ad esempio: animali affetti da malattie diffusive particolari, animali sotto vincolo sanitario, capi sotto sequestro giudiziario, ecc. ecc.

Per chi non avesse la necessaria copertura di rete?
Se tale assenza è effettivamente riconosciuta, e solo fino a che non sarà riattivata, è prevista la possibilità di mantenere il formato cartaceo. 

Il “bello” di questo sistema è che funziona solo se l’anagrafe è aggiornata.

Per intenderci:

Le aziende di partenza e destino devono essere munite di codice aziendale, quindi riconosciute e “vigilate” dalle ASL.
Gli equini devono essere correttamente inseriti in anagrafe.
I trasportatori devono essere “conosciuti” in quanto tali dal sistema.
Gli Operatori devono emergere in quanto tali.


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