In applicazione del D.M. 28 giugno 2016 (G.U n. 205
del 2/09/2016) le modalità di utilizzo del nuovo mod. 4 telematico saranno
sinteticamente le seguenti:
Gli Allevatori, Proprietari, Detentori o chiunque
dotato di legittimi diritti potrà munirsi di una identità elettronica
personalizzata, (smart card) che consentirà, attraverso delle credenziali
personali, l’accesso al sistema anagrafico centralizzato.
Ciascun operatore
potrà compilare autonomamente il mod. 4 telematico ed il sistema provvederà automaticamente ed in tempo
reale a “scaricare” il soggetto dall’azienda di provenienza ed a “caricarlo” in
quella di destino.
Una volta compilato il mod. 4 telematico se ne dovrà
stampare una sola copia che seguirà gli animali nel trasporto.
Per il trasporto degli equini, quali sono le parti
obbligatorie e quali le facoltative?
Il campo “Colore“, deve essere sempre indicato e ci
dice la qualifica della azienda di
origine:
rosa= allevamento-
erde= azienda commerciale
giallo= fiera o mercato
La Sezione A) IDENTIFICAZIONE, deve sempre essere
compilata.
La Sezione B) INFORMAZIONI DUI TRATTAMENTI E SULLA
CATENA ALIMENTARE, deve essere compilata SOLO per invio ad impianto di
macellazione.In tutti gli altri casi NON si deve compilare.
La Sezione C) DESTINAZIONE, deve sempre essere
compilata.
La Sezione D) TRASPORTO, deve sempre essere compilata.
La Sezione E) ATTESTAZIONI SANITARIE, deve essere
validata dal Servizio Veterinario ASL solo in casi molto particolari, ad
esempio: animali affetti da malattie diffusive particolari, animali sotto
vincolo sanitario, capi sotto sequestro giudiziario, ecc. ecc.
Per chi non avesse
la necessaria copertura di rete?
Se tale assenza è effettivamente riconosciuta, e solo
fino a che non sarà riattivata, è prevista la possibilità di mantenere il
formato cartaceo.
Il “bello” di questo sistema è che funziona solo se
l’anagrafe è aggiornata.
Per intenderci:
Le aziende di partenza e destino devono essere munite
di codice aziendale, quindi riconosciute e “vigilate” dalle ASL.
Gli equini devono essere correttamente inseriti in
anagrafe.
I trasportatori devono essere “conosciuti” in quanto
tali dal sistema.
Gli Operatori devono emergere in quanto tali.
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