In una circolare interpretativa la Regione Lazio ha espresso il proprio parere in merito alla ammissibilità di
un piano di utilizzazione aziendale (PUA), ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, comma 1, della I.r. 22 dicembre 1999, n. 38, per la realizzazione di
manufatti necessari all'allevamento di cavalli destinati ad attività agonistica
(scuderie, fienili, alloggio dello stalliere, box da adibire a docce per
cavalli, allestimento attrezzato di spazi esterni per l'allenamento dei cavalli). Il Comune interessato ha evidenziato come tale attività risulti prevalente rispetto alle altre attività
aziendali. In merito la Direzione Urbanisitica si è espressa come segue.
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L'art. 1, comma 1, della I.r. 38/99, dispone che: "Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse".
L'art. 1, comma 1, della I.r. 38/99, dispone che: "Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse".
Il codice civile definisce
l'attività agricola con riferimento alla qualifica di imprenditore agricolo.
L'arrt. 2135, comma 1, del codice civile, prevede che: "È imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Tuttavia, si
evidenzia che l'allevamento di animali deve essere funzionale all'esercizio
della attività aqricola, che rimane principale.
Ciò premesso, si ritiene che
l'allevamento di cavalli da competizione non può qualificarsi come attività
agricola in senso proprio, in quanto è indipendente daIl'esercizio dell'agricoltura.
In proposito, e per quanto
riguarda specificamente la definizione delle "attività connesse", questa direzione
ha emanato una circolare interpretativa, inviata a tutti i Comuni del Lazio.
La circolare, dopo aver richiamato il disposto dell'art. 2135, comma 3, del codice civile, mette in evidenza proprio il rapporto di strumentalità che deve intercorrere tra l'attività connessa e quella agricola principale. In tal senso, la circolare prevede espressamente cre ai fini della nozione di cui all'art. 2135 c.c., l'allevamento di animali considerata nella norma è quella finalizzata all'a li mentazione o alla produzione d i forza lavoro.
La circolare, dopo aver richiamato il disposto dell'art. 2135, comma 3, del codice civile, mette in evidenza proprio il rapporto di strumentalità che deve intercorrere tra l'attività connessa e quella agricola principale. In tal senso, la circolare prevede espressamente cre ai fini della nozione di cui all'art. 2135 c.c., l'allevamento di animali considerata nella norma è quella finalizzata all'a li mentazione o alla produzione d i forza lavoro.
Ove manchi il rapporto di
strumentalità, nel senso che le C.d. attività connesse assumono nel quadro
aziendale posizione prevalente o indipendente dall'esercizio dell'agricoltura l'attività esercitata si
qualifica come commerciale o industriale
Nella circolare regionale sono
riportate alcune pronunce giurisprudenziali che si esprimono in tal senso, fra
cui la sentenza della Cassazione civile n. 12791/97 che afferma la natura commerciale
e non agraria dell'allevamento di cavalli destinati ad un centro ippico.
In conclusione, si ritiene che
l'allevamento di equini a scopo agonistico non rientri nell'attività agricola
e, di consequenza, non può essere approvato un PUA per realizzare manufatti usufruendo
della deroga prevista nell'art. 57, comma 1, della I.r. 38/99.
In ogni caso, si evidenzia che la
non applicabilità dell'art. 57 non pregiudica l'allevamento equino a fini
agonistici; inoltre, i Comuni potranno razionalizzare lo svolgimento di tale
attività con apposite previsioni negli strumenti urbanistici. ---
Fonte: Regione Lazio
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