Torniamo di nuovo sull'argomento relativo alla ammissibilità di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) per la realizzazione di manufatti necessari all'allevamento di cavalli destinati ad attività agonistiche. L’art. 2135 del cod. civ. ricomprende nell’attività dell’imprenditore agricolo “l’allevamento di animali”, ciò a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 228 del 2001, che ha sostituito la precedente previsione riferita “all’allevamento del bestiame”; tale modificazione testuale va interpretata come comportante un ampliamento dei confini dell’attività agricola, superando l’idea originaria secondo cui rientrava in agricoltura solo l’allevamento di animali destinati all’alimentazione o ai lavori agricoli e comunque legati al fattore produttivo della terra, e giungendo invece a comprendere nell’agricoltura le attività comunque correlate al ciclo vitale di animali, compreso l’allevamento di cavalli da corsa e ad uso maneggio. Abbiano quindi richiesto alla direzione regionale competente se alla luce delle pronunce normative sia o meno opportuno rettificare il contenuto dei precedenti pareri.
Restiamo fiduciosi di un positivo riscontro.
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