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martedì 27 ottobre 2020

Richiesta accesso agli atti e poteri del Difensore Civico. Il caso dell'ATC RM2.

La questione che stiamo trattando in questo ultimo periodo è relativa ad una richiesta di accesso agli atti inoltrata nel luglio scorso all’ATC RM2, una mera richiesta di informazioni peraltro già ricomprese dell’art. 14, comma 7, del vigente Statuto.

Trascorsi i primi 30 gg dalla richiesta, abbiamo volutamente atteso i successivi 30 gg, in virtù anche del periodo emergenziale che ha interessato e sta interessando il nostro paese.

Superati i 60 gg dalla richiesta e per giungere ad una risoluzione della questione ci siamo rivolti al Difensore Civico Regionale al fine di ottenere maggiori ragguagli ed un sollecito intervento presso l’ATC al fine della evasione della nostra istanza.

Il Difensore Civico Regionale, riconoscendo in toto la legittimità della nostra iniziativa ha quindi prontamente invitato il Presidente ed il Direttore dell’ATC ad evadere la nostra istanza nel più breve tempo possibile. 

A riscontro di quanto sopra veniva trasmessa così una prima nota dell’ATC RM2 che motivava il diniego all’accesso in considerazione del fatto che “gli atti richiesti non rientrano tra quelli per i quali l’eventuale rifiuto, espresso o tacito, sia sottoponibile dal richiedente all’esame del Difensore Civico regionale” pur sottolinenando però che l’ATC “..si stia adoperando affinchè si proceda, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 14, comma 7, del proprio statuto, alla pubblicazione nel sito degli atti per i quali sia prevista la stessa”.

Pur comprendendo le difficoltà legate all’emergenza sanitaria da COVID-19 (motivazioni espresse dall’ATC stesso in merito al ritardo delle pubblicazioni) abbiamo comunque evidenziato alcune considerazioni in merito all’azione del Difensore Civico che ci sembra coerente a quanto sancito con L.R. 28 Febbraio 1980 n. 17 – istituzione del difensore civico regionale e soprattutto rispondente anche in virtù della sentenza 4.5.2020 Consiglio di Stato Sez. V – Sentenza n. 2829/2020 che ha ribadito ed affermato le funzioni pubblicistiche degli Ambiti Territoriali.
La Sentenza citata infatti chiarisce che: “Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato (corrispondenti a territori agro-silvo-pastorali provinciali, dove è possibile praticare la caccia...(omissis)..perseguono “finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza”. La disposizione è coerente con la previsione dell’art. 1, comma 1 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che estende l’ambito di applicazione dei principi generali dell’attività amministrativa ai “soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative”

La questione non è stata ancora risolta, ma abbiamo ricevuto in data odierna rassicurazioni dal Presidente dell’ATC RM2 Dr. Colognesi che con estrema sollecitudine si procederà alla pubblicazione (statuariamente obbligatoria) nel proprio sito degli atti di interesse generale (bilanci)….e per quanto riguarda le competenze del Difensore Civico attendiamo fiduciosi un chiarimento anche da parte dell’Assessorato competente.

 

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