Nonostante il ritardo del Governo nell’emanazione del decreto di attuazione del DL IRPEF dell’aprile 2014, molti contribuenti hanno effettuato il versamento dell'imposta IMU agricola applicando l’aliquota del 10,6 per mille.
A seguito della risoluzione del Mef, che ha fissato l'aliquota base del 7,6 per mille, (per i Comuni che non hanno stabilito aliquote specifiche) una domanda sorge legittima: i cittadini che hanno già pagato, con la prima chiamata, con l’aliquota del 10,6 per mille hanno diritto al rimborso? Ma soprattutto, i Comuni hanno previsto questa clausola nei propri regolamenti?
La risoluzione sopraccitata ha confermato che nei comuni per i quali i terreni saranno soggetti all’IMU “l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell' aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote”
La circolare sottolinea inoltre che “i soggetti i quali hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente a terreni che sulla base dei precedenti criteri risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri, sono esenti dall’IMU hanno ovviamente diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione laddove il comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà”.
Quanti Comuni si sono dotati di Delibere e Regolamenti specifici?
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